Art. 17
- Informazione
1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.
2 bis . Le Province, le Comunità montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.(13)