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Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima del 31 marzo 1999

Art. 17
- Informazione
1. La Regione, le Province, le Comunità montane, i Comuni, gli Enti di gestione dei parchi e gli Ispettorati micologici di cui all’articolo 19, con la collaborazione delle associazioni micologiche, cooperano al fine di garantire la massima informazione ai cittadini sulla normativa e sulla regolamentazione della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei, sulle sedi di rilascio delle autorizzazioni anche attraverso inserzioni sulla stampa locale e nazionale, annunci radiotelevisivi, manifesti e opuscoli.
2. La Regione Toscana promuove l’informazione dei raccoglitori anche attraverso pubblicazioni riguardanti gli aspetti normativi, igienico-tossicologici e la tutela dell’ambiente in rapporto allo sviluppo dei funghi epigei.
2 bis . Le Province, le Comunità montane ed i Comuni, con la collaborazione degli Ispettorati micologici e delle associazioni micologiche, possono organizzare corsi di informazione ed educazione dei raccoglitori. Ai partecipanti viene rilasciato un attestato di frequenza.(13)

Note del Redattore:

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 1.

Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 1.

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 2.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 3.

Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 3.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 4.

Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 4.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 5.

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 5.

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 6.

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 7.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 8.

Comma aggiunto con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 9.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 10.

Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 11.

Comma così sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Comma inserito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Comma abrogato con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 12.

Articolo prima sostituito con l.r. 22 dicembre 1999, n. 68 , art. 13 ed ora così sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 10.

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2000, n.81 , art.17.

Lettera così sostituita con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.1.

Comma inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

Comma così sostituito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.2.

Articolo inserito con l.r. 23 aprile 2007, n.25 , art.3.